Sommario: 1. Principi generali in tema di convivenze di fatto. – 2. Relazioni familiari e rapporti patrimoniali.
This article is aimed at addressing the legal institution of cohabitation contracts, introduced by law n. 76/2016, in order to allow cohabitants to regulate the balance sheet related to their life in common.
In particular, the patrimonial aspects and successors related to cohabitation contracts and the doctrinal elaborations on the subject will be examined.
Principi generali in tema di convivenze di fatto.
La legge n. 76/2016 all’art. 1, 36° – 65° co., ha introdotto la normativa sulle convivenze recependo nell’ordinamento giuridico gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari sviluppatisi nel tempo nell’ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi.
Il codice civile del 1942 e la riforma del diritto di famiglia del 1975 avevano come cellula sociale di riferimento quella del matrimonio, che progressivamente è diventata meno esclusiva tanto che si è posta l’esigenza di tutelare relazioni fattuali sempre più diffuse nel tessuto sociale. Oggi, esiste un’unicità dello status di filiazione[1] ed una pluralità dei legami di coppia, che comporta una pluralità di aspetti patrimoniali.
Il numero delle famiglie di fatto è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni[2] e l’intervento del legislatore, per dirimerne le problematiche, era ormai improrogabile.
La convivenza è l’unione di due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che deve essere fondata sulla stabilità[3] e non occasionalità[4] e sulla reciproca assistenza morale e materiale[5].
Le ragioni per cui alcune coppie preferiscono la convivenza al matrimonio possono essere di diverso tipo: economico, personale, patrimoniale, o per impossibilità di contrarre tale vincolo[6].
Prima che la legge n. 76/2016 disciplinasse l’istituto, la giurisprudenza della Suprema Corte[7] aveva stabilito i requisiti affinché la convivenza fosse considerata tale, e precisamente, essa doveva essere: inequivoca, serena, duratura e stabile.
Nonostante il silenzio del legislatore, prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, era già possibile di fatto stipulare contratti di convivenza, regolati dalla disciplina codicistica dell’obbligazione naturale[8]. In questo modo, si riconosceva rilevanza giuridica alla convivenza ed agli accordi atipici volti a programmarne le regole[9].
I contratti tipici di convivenza, introdotti al fine di permettere ai conviventi di fatto registrati[10] di regolamentare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune ex art. 1, 50 co., sono una delle novità più rilevanti della L. n. 76/2016.
La legge dispone, inoltre, che se la convivenza non è registrata, non è possibile avvalersi del contratto tipico. Ciò, però, non esclude la possibilità di redigere un contratto “atipico” con cui si giunge, sostanzialmente, ai medesimi effetti. Essi possono comprendere numerose disposizioni di natura patrimoniale rimesse all’autonomia negoziale dei contraenti, mentre sono escluse tutte le questioni di natura strettamente personale. Più precisamente, le parti possono stabilire: il luogo in cui convengono di risiedere; le modalità circa la reciproca contribuzione per far fronte alle necessità della vita in comune, e ciò in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo; l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.
La dottrina si è interrogata sugli effetti della scelta di stipulare un contratto di convivenza nel caso di crisi familiare. Si condivide l’orientamento interpretativo[11], secondo cui le convenzioni matrimoniali sarebbero idonee a disciplinare non solo la scelta tra i regimi patrimoniali tipici, ma soprattutto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra componenti di una coppia ed i loro figli, anche in previsione della crisi della coppia.
Occorre precisare che, mentre i partners di un’unione civile, sotto il profilo del regime patrimoniale, sono equiparati ai coniugi, con la conseguenza che tra gli uniti civilmente, in mancanza di una diversa opzione, si instaura ex lege il regime di comunione legale dei beni, l’esatto contrario accade per i conviventi di fatto registrati all’anagrafe e per quelli non registrati. Nel corso della convivenza, infatti, il regime degli acquisti è regolato dal principio in base al quale il bene appartiene al soggetto che lo ha acquistato. Per attribuire la titolarità del bene nella sfera patrimoniale anche dell’altro componente della coppia, occorre non solo che si tratti di una convivenza registrata all’anagrafe, ma altresì che siano conviventi che abbiano scelto di inserire all’interno del contratto di convivenza la clausola dell’adozione del regime di comunione legale dei beni.
Relativamente alla forma del contratto, la Legge[12] prescrive la redazione in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini della pubblicità, il professionista che ha autenticato l’atto, deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine dell’iscrizione del contratto nei registri dell’anagrafe in cui è registrata la convivenza. In sostanza, questo sistema pubblicitario è preordinato a permettere a chiunque di verificare se tra i due soggetti privati contraenti esista una situazione di convivenza registrata e come sia stata eventualmente regolamentata sotto il profilo patrimoniale.
Il contratto di convivenza, inoltre, non può essere sottoposto a termine o a condizione[13] e laddove sussistano tali patologie, il contratto resta, comunque, valido e la condizione ed il termine vanno considerati tamquam non esset. Non potendosi stipulare pattuizioni subordinate a vincoli temporali o in considerazione di eventi futuri e incerti, la legge impone ai conviventi di verificare periodicamente il contratto ed eventualmente rinnovarlo per situazioni sopravvenute. In tal senso prevede che, con accordo tra le parti, lo si possa in ogni tempo modificare, o risolvere con il rispetto delle stesse forme e oneri pubblicitari previsti per la sua stipula.
Peraltro, se non si raggiunge un accordo modificativo o risolutorio tra i conviventi, la legge riserva a ciascun contraente la facoltà di recesso unilaterale[14]. La dichiarazione di recesso dovrà essere redatta con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, e sarà altresì necessaria la successiva registrazione all’anagrafe del Comune nel quale venne registrata la convivenza. Tale dichiarazione di recesso andrà poi notificata all’altro convivente affinché anche questi ne abbia debita conoscenza. La Legge si preoccupa della particolare situazione in cui il recedente sia titolare della casa “familiare”: secondo l’art. 1, 61° co., la dichiarazione di recesso deve includere, a pena di nullità, il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente cui viene notificato il recesso dell’altro, entro il quale l’abitazione deve essere lasciata.
Se la convivenza registrata cessa, qualora uno degli ex conviventi versi in stato di bisogno[15] e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice stabilisce il diritto di costui di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, che devono essere assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza ex art. 1, 65° co.
Relazioni familiari e rapporti patrimoniali.
Se da un lato la Legge n. 76/2016 ha avuto il merito di occuparsi per la prima volta del tema delle convivenze di fatto, dall’altro le numerose aspettative riposte nella disposizione legislativa sono rimaste prive di una regolamentazione. Il legislatore ha dettato un quadro minimo di tutele e lasciando, per il resto, liberi i privati di disciplinare gli aspetti patrimoniali della convivenza attraverso il contratto.
Il contratto di convivenza appare come una base negoziale da plasmare in base alle necessità e alle esigenze della coppia. Il Legislatore, riconoscendo questo spazio all’autonomia negoziale, da un lato, fornisce una grande opportunità ai privati, dall’altro conduce ad alcune criticità.
L’art. 1, 36 co., prevede il reciproco dovere di assistenza morale e materiale, che trova riscontro nei doveri contributivi previsti dal 53° comma quali possibili contenuti del contratto di convivenza. Più precisamente, i conviventi possono regolamentare la contribuzione in base alle esigenze della famiglia di fatto che si va ad instaurare, oppure possono individuare delle fattispecie oggettive in cui il dovere di contribuzione sia sospeso. A fronte del dovere di contribuzione c’è il dovere di mantenimento, che può far riferimento anche a degli schemi negoziali diffusi nella contrattualistica tipica o atipica.
In tema di distribuzione della ricchezza nell’ambito della convivenza di fatto, il legislatore con una scelta inusuale, prevede il regime della comunione legale su base pattizia. La criticità maggiore di tale scelta è relativa alla disciplina della pubblicità e quindi dell’opponibilità ai terzi dello stesso. La legge n. 76/2016 fa riferimento ai registri anagrafici, ma appare evidente che non si tratta della collocazione più congrua per le annotazioni relative al regime patrimoniale della famiglia. Inoltre, si rileva che i conviventi di fatto non dispongono di un’ampia discrezionalità nella scelta del regime patrimoniale, laddove la legge n. 76/2016 prevede solo la comunione legale, omettendo altri regimi patrimoniali quali, ad esempio, il fondo patrimoniale.
Ne consegue l’opportunità, per i conviventi, di pianificare i bisogni della famiglia di fatto attraverso il ricorso a strumenti come il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter[16] c.c. o il trust[17].
Le esigenze ed i bisogni della famiglia di fatto sono considerati interessi meritevoli di tutela, in vista dei quali, si considera legittimo costituire il vincolo di destinazione. Ne consegue che, per i conviventi, è consentito destinare, su base negoziale, beni immobili o mobili registrati ad uno scopo meritevole di tutela e limitare l’esposizione degli stessi alla responsabilità patrimoniale, sempre tenendo conto che il vincolo di destinazione è una forma di segregazione patrimoniale[18].
Un altro profilo critico riguarda la possibilità di disciplinare attraverso il contratto di convivenza aspetti patrimoniali che potrebbero emergere al momento della crisi della famiglia di fatto e, quindi, tutelare il convivente economicamente più debole che, per esempio, ha interrotto la propria attività lavorativa durante il rapporto della convivenza per dedicarsi maggiormente alla “famiglia”; altresì è possibile configurare l’ingiusto arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro[19].
Ovviamente queste possibili pattuizioni incontrano dei limiti, quali il rispetto delle norme imperative e dei principi dell’ordine pubblico del nostro ordinamento. In tal senso, emerge un’altra problematica di rilevante interesse pratico, relativa alla cessazione del rapporto di convivenza per morte di uno dei conviventi: nel corso degli anni, si erano formati numerosi orientamenti dottrinali[20] che riconoscevano i diritti successori in capo al convivente di fatto, riportati anche in alcuni disegni di legge; eppure, il legislatore del 2016 ha preferito non intervenire sul punto, occupandosi di un unico aspetto successorio, il diritto ad una detenzione qualificata[21] sulla casa adibita a residenza familiare, identificandolo come legato ex lege anche per il convivente[22].
Il silenzio legislativo ha determinato un notevole squilibrio nel nostro ordinamento giuridico, perché nonostante siano state riconosciute le convivenze, il sistema successorio rimane ancorato all’unicità del legame di coppia e alla centralità del matrimonio[23]. Pertanto, ci troviamo di fronte ad un cospicuo ambito di tutele previste per il coniuge in costanza di matrimonio, nonché a seguito della cessazione del matrimonio e, contestualmente, per il convivente di fatto non c’è alcuna risposta dal punto di vista successorio. Questa situazione permette di disciplinare gli aspetti legati alla morte di uno dei conviventi su base convenzionale anche se persiste un principio di ordine pubblico difficilmente abbattibile nel nostro ordinamento: il divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.
Alcune problematiche successorie emergono anche con riferimento alla casa familiare. Nell’ipotesi in cui la casa familiare è di proprietà di entrambi i conviventi ed uno di essi decede senza testamento, il convivente superstite diviene comproprietario con gli eredi del de cuius[24].
Nell’ipotesi in cui la casa familiare sia locata ed il convivente locatario deceda, il convivente superstite ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto[25]. Diversamente, se il convivente proprietario aveva stipulato un contratto di locazione con l’altro convivente, il conduttore superstite ha il diritto di proseguire la locazione, mentre gli eredi, che vogliono rientrare nel possesso del bene immobile, sono obbligati a rispettare la naturale scadenza del contratto. Nell’ipotesi in cui l’immobile sia stato concesso in comodato ad uno dei conviventi per destinarlo a casa familiare, in caso di morte di uno dei conviventi, il bene immobile deve essere restituito al proprietario nel momento in cui questi ne faccia richiesta, ex art. 1810 c.c. Laddove vi siano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il convivente a cui è affidato il minore conserva il diritto di abitare nella casa familiare, poiché il comodato era stato stipulato per far fronte alle necessità della famiglia.
Nell’ipotesi in cui la casa familiare sia stata oggetto di donazione stipulata da uno dei conviventi a favore dell’altro, gli eredi del convivente-donante potrebbero impugnare l’atto di donazione se ritenuto lesivo delle loro quote di legittima.
Nell’ipotesi in cui il convivente deceduto sia assegnatario di un alloggio di edilizia popolare, il convivente superstite può subentrare nel rapporto, laddove sussistano le condizioni[26] previste ex art. 17 L. n. 179/1992.
Sul punto, si rileva che il convivente, dal punto di vista successorio, è un estraneo per il partner – de cuius, per cui qualsiasi attribuzione ereditaria testamentaria nei suoi confronti andrà fatta sempre nei limiti della quota disponibile, nel rispetto dei diritti dei legittimari e nel rispetto, addirittura, del coniuge separato e legittimario a tutti gli effetti.
Allo stato, i conviventi potranno disporre su base convenzionale la previsione o l’attribuzione immediata di beni attraverso la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., o di un trust, o attraverso un ulteriore strumento, compatibile con la disciplina delle convivenze, quale l’attribuzione immediata di beni a beneficio dell’altro convivente, con una riserva della facoltà di revoca da parte del soggetto disponente. In dottrina[27] sono definiti negozi trans mortem, e si caratterizzano per la possibilità di attribuire immediatamente dei beni ad un soggetto (il partner convivente), riservandosi, laddove ci sia una crisi della convivenza, di revocare questa disposizione o modificare il beneficiario della stessa.
L’immediatezza dell’attribuzione implica un’attualità dello spoglio ed esclude uno degli indici dei patti successori, per cui questo negozio, affiancato ad un trust o ad un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., o ad un contratto a favore di terzi ex art. 1412 c.c., potrebbe essere utilizzato quale strumento a sostegno di una volontà di pianificare aspetti legati alla successione di uno dei conviventi senza incorrere nel divieto dei patti successori.
Alla luce delle criticità esposte, risulta determinante il ruolo dell’interprete, che si fa carico di individuare gli strumenti sostanziali e processuali per tutelare gli interessi dei soggetti privati, delineando una nuova identità di un professionista che contribuisce in concreto a fornire risposte in presenza di un sistema de iure condito omissivo.
[1] Il D.lgs. n.154/2013 ha profondamente innovato la disciplina codicistica sulla filiazione; attualmente le norme di riferimento per le controversie genitoriali sono al capo II, titolo IX agli artt. 337 bis e ss.; cfr. FIGONE, La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, Torino, 2013, p.5 ss.
[2]Secondo le ultime statistiche ISTAT: oltre un milione di persone convive e oltre un nato su quattro è figlio di genitori non coniugati; ulteriori dati ISTAT riportano che attualmente 893.000 matrimoni (il 4,6% del totale) sono preceduti da una convivenza, contro il solo 2,5% nel 1988.
[4] Secondo la Suprema Corte “la convivenza si caratterizza per la libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita, anche economici”. (Sul punto, v. Cass., n. 11975/2003, in GD, 2003, n. 38; Cass., n. 17195/2011, in https://www.altalex.com/
[5] Cass., n. 18199/2006, in NGCC, 07, I, p. 700, che ha escluso che alla convivenza possa equipararsi il fidanzamento.
[6]A titolo esemplificativo si tratta di soggetti separati ma non divorziati.
[7] Cass., n. 1277/2014, in http://www.altalex.com;
[8]La dottrina si domandava se un’obbligazione naturale potesse trasformarsi in un’obbligazione civile, e secondo l’orientamento prevalente, tenuto conto della meritevolezza degli interessi, tali accordi che avevano come fonte un’obbligazione naturale, potevano divenire oggetto di contratto, attraverso la novazione dell’obbligazione da naturale in civile Questo assunto si basava: da un lato sul principio di autonomia privata (ex art. 1322 c.c.), dall’altro sulla meritevolezza degli interessi. Sul punto v. Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, p. 83ss.; Balestra, Le obbligazioni naturali, in Tr. CM, p. 233; v. giurisprudenza: Cass., n. 60/1969, in F. it. 69, I, p. 1511; Trib. Roma 13.5.1995, riportata da Balestra, La famiglia di fatto, Padova, 2004, p. 74; Cass., n. 285/1989, in A. civ. 82, p. 498; Cass., n. 389/1975; Cass., n. 58/1984, in F. it. 59, I, p. 470; Cass. n. 68/1960, in op. cit. 61, I, p. 2017; Cass., n. 1277/2014.
[9]Tale contratto era atipico, di accertamento, con causa variabile, avente ad oggetto: i rapporti patrimoniali, i rapporti genitori – figli, in alcuni casi gli obblighi di assistenza, le modalità di partecipazione alle spese, la facoltà di assistenza reciproca, la modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione di convivenza. Motivi di cessazione della convivenza potevano essere: il mutuo consenso (art.1372 c.c.), l’inadempimento (art.1453 c.c.), l’impossibilità sopravvenuta (art.1463 c.c.), la prestazione divenuta eccessivamente onerosa (art.1467 c.c.), il recesso (art.1373 c.c.).
[10]Si tratta dei conviventi di fatto che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza nei registri anagrafici.
[11]Sul punto v.: L. GATT, Comma 50 “Autonomia privata e convenzioni familiari nella dialettica tra tipicità e atipicità negoziale”. In: AA.VV. (a cura di): BIANCA M., Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d. lgs n. 6/2017; dlgs n. 7/2017, Torino, 2017, pp. 616 ss.; D. DE CRESCENZO, Gli accordi prematrimoniali e la nuova stagione delle convenzioni matrimoniali, in Gazz. Notarile, 2013, p. 461 ss.; L. GATT, Convenzioni matrimoniali: verso il superamento dell’orientamento della Cassazione, in Fam. Per. Succ., 2009, pp. 1-7.
[15]Affinché vi sia l’obbligo alimentare tra le parti la norma richiede un vero e proprio stato di necessità e la conseguente impossibilità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Gli alimenti non spettano a tempo indeterminato, ma per un limitato periodo, che, in assenza di accordo tra le parti, il giudice potrà stabilire tenendo conto proporzionalmente della durata della convivenza. Per la misura degli alimenti, viene richiamato l’art. 438, 2° co, c.c., secondo cui essi devono essere assegnati considerando il bisogno del richiedente e le condizioni economiche dell’obbligato, ma non possono superare quanto necessario per la vita dell’alimentando. Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che lo stato di bisogno esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le sue risorse economiche, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (v. Cass., n. 25248/2013, in http://www.diritto24.ilsole24ore.com).
[16]L’art. 2645 ter c.c. disciplina l’atto di destinazione come un atto in forma pubblica con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati per un periodo di tempo non superiore a novant’anni, o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322,2°co., c.c.
[17]L’ingresso del trust nel nostro ordinamento è avvenuto con la L. n.364/1989di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985.
[18]Sul punto si precisa che l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 2645 ter c.c. ha determinato un crescente interesse sia giurisprudenziale che dottrinario sulla questione relativa al rapporto di compatibilità tra l’istituto dell’atto di destinazione ed il trust. L’art. 2645 ter c.c. ha introdotto il vincolo di destinazione di uso di beni immobili o mobili registrati affidando gli stessi al conferente per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela; in questo modo l’essenza del vincolo risiede nell’affidamento di beni con obbligo per il conferitario di perseguire l’interesse per il quale i beni sono stati conferiti, interesse che è realizzato concretamente attraverso un negozio traslativo (altrimenti non sarebbe necessaria la trascrizione).Inoltre, sia nel trust che nel vincolo di destinazione l’affidamento è vincolato strumentalmente al compito affidato e non determina una assegnazione definitiva. Pertanto, la dottrina ha ritenuto che con tale norma ha avuto ingresso nel nostro ordinamento l’istituto del trust interno. Sul tema v.: GATT, Dal trust al trust, storia di una chimera, Napoli, 2010; FRANCO, Il nuovo art. 2645- ter c.c., in Notariato, 2006, p. 318 ss.; F. GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645-ter cod. civ., in Giust. civ,, 2006, II, p. 165 ss.
[19] Per la Suprema Corte: “è possibile configurare l’ingiusto arricchimento in presenza di provate prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (v. Cass., n. 11330/2009, in htpp://www.altalex.it, Cass., n. 3713/2003, in GCM, 2003, p. 513).
[20] Una parte minoritaria della dottrina aveva ricostruito le norme di diritto successorio che prendono in considerazione il coniuge non tanto a partire dal vincolo formale del matrimonio, ma in ragione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Se è in questa comunione che va ravvisata la ratio del legislatore di riconoscere una tutela successoria molto forte al coniuge, si è arrivati a sostenere la possibilità di estendere, a prescindere da un intervento legislativo, seppur con gli opportuni adattamenti, le norme sulla successione del coniuge anche al convivente more uxorio (v. DE LUCA, La famiglia non coniugale. Gli orientamenti della giurisprudenza, Padova, 1996, pp. 126- 127; SCALISI, Famiglia di fatto e diritti successori del convivente more uxorio, in Dir. fam. pers., 1989, pp. 475 ss.).
[21] Secondo la Suprema Corte, deve ritenersi che il convivente vanti sull’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro una detenzione qualificata, riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi, sicché, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza “more uxorio” . Pertanto, “una volta venuto meno il titolo per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell’immobile in virtù di disposizione testamentaria; b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario” (cfr. Cass, n. 10377/2017, in http://www.italgiure.giustizia.it/).
[22] Si tratta di diritto da un contenuto più modesto rispetto a quello previsto ex art. 540, 2° co., c.c.; il comma 42, infatti, prevede in favore del convivente un diritto temporaneo, variabile e risolubile a certe condizioni di abitare nella casa di comune residenza per due anni, o tre anni nel caso di coabitazione con un figlio minore o disabile del convivente superstite, o per un periodo pari alla durata della convivenza (se superiore a due anni), e comunque fino a un massimo di cinque anni.
[23]Il nostro sistema successorio riconosce diritti al coniuge separato ex artt. 585 e 548 c.c., al coniuge separato con addebito con sentenza non ancora passata in giudicato, al coniuge divorziato che versi in stato di bisogno, ex art. 9 l. n. 898/70.
[24] Ciò comporta che ciascuno dei comproprietari può chiedere in qualunque momento lo scioglimento della comunione, e laddove nessuno sia disposto ad acquistare la quota degli altri, il bene immobile verrà diviso fisicamente se possibile o venduto all’asta con conseguente divisione del ricavato. In ogni caso, se gli eredi del de cuius decidessero di lasciare il godimento dell’immobile al convivente, potrebbero pretendere il pagamento di un canone.
[25] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 404 del 1988 n. 404 che ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non consentiva il subentro del convivente nel rapporto locatizio in caso di morte del conduttore. La Suprema Corte interpretando estensivamente la sentenza della Corte Costituzionale ne ha ampliato la portata, affermando il diritto del convivente superstite al convivente defunto che a sua volta era succeduto a suo padre (v. Cass. 13 febbraio 2013 n. 3548).
[26] 1) non ci siano un coniuge separato o figli minorenni, in forza di un precedente matrimonio; 2) la convivenza sia effettivamente sussistente al momento della morte; 3) la convivenza sia iniziata almeno due anni prima della morte; 4) sussistano i requisiti di reddito per l’assegnazione dell’alloggio popolare.
[27] L’espressione è stata coniata da PALAZZO, Autonomia contrattuale e successioni anomale, Napoli, 1983. La categoria dei contratti trans mortem si differenzia da quella dei contratti ad effetti post mortem per una maggiore aderenza alle caratteristiche tipiche del testamento. In particolare, gli elementi caratterizzanti gli atti trans mortem sono: a) l’uscita del bene dal patrimonio del disponente prima della sua morte; b) l’attribuzione del bene al beneficiario solo dopo la morte del disponente; c) la possibilità per il disponente di revocare o modificare l’assetto patrimoniale divisato nel contratto. È evidente che quest’ultimo requisito avvicina in modo significativo questo negozio al testamento, senza incorrere nella violazione del divieto dei patti successori. In mancanza del requisito della revocabilità l’atto viene qualificato come post mortem.
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La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
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