Sull’opponibilità dell’assegnazione della casa familiare al creditore ipotecario.

Di Emanuela Andreola -
(Cass. civ. 20.04.2016 n. 7776) La Corte di Cassazione per la prima volta e in senso difforme rispetto all’orientamento della giurisprudenza di merito, si sofferma sull’opponibilità al creditore ipotecario del provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca, tornando anche sulla qualificazione del diritto di godimento del coniuge assegnatario. La sentenza in commento chiarisce in particolare che l’art. 155 quater c.c., (abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 106, comma 1, lett. a, e sostituito dall’art. 337 sexies c.c.), è l’unica norma applicabile alla questione di specie, laddove prevede ch. . .