Le norme sul ricongiungimento familiare si applicano alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso

Di CLAUDIA BENANTI -
L’art. 1, comma 20, della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, stabilisce che “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni concernenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. In conseguenza anche le norme sul ricongiungimento familiare, di cui agli artt. 29 e seguenti del D.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione), si estendono ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti ci. . .