Il componente dell’unione civile ha il medesimo diritto del coniuge alle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Di Claudia Benanti -
L’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, stabilisce che «Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni concernenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». Questa disposizione ha di molto attenuato le differenze tra il matrimonio e le unioni civili, introducendo una sostanziale equiparazione tra i “coniugi” e le “parti dell. . .