Matrimonio “lampo” e assegno divorzile

Di EMANUELA ANDREOLA -
Cass. civ. Sez. I 10 gennaio 2017 n. 275 In tema di presupposti per l’attribuzione dell’assegno di divorzio, la giurisprudenza  ha costantemente affermato che essa è subordinata necessariamente alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, anche se, come è noto, l’art. 5, L. n. 898/1970, non fornisce alcuna definizione dell’“inadeguatezza” dei redditi, la cui valutazione va quindi rimessa al controllo giudiziale. Gli altri criteri per la determinazione dell’assegno, come la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno a. . .