Sull’età per costituire l’unione civile

Di FEDERICO AZZARRI -
La l. n. 76/2016, a differenza dell’art. 84 c.c., non annovera espressamente la minore età tra gli impedimenti alla costituzione dell’unione civile. Ciò nondimeno, non vi è dubbio che l’unione civile contratta dal minore sia annullabile attraverso l’azione disciplinata dall’art. 117, comma 2, c.c. (norma non espressamente richiamata dalla legge, ma che in dottrina si ritiene preferibile applicare rispetto all’art. 1, comma 6, l. n. 76/2016). Semmai, la mancanza di una previsione ad hoc sull’età si segnala per la scelta del legislatore di non riservare al minore che abbia almeno sedici anni la possibilità – invece prevista dal secondo comma dell’art. 84 c.c. nell’ambi. . .