La funzione dell’assegno di divorzio: dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale al raggiungimento dell’indipendenza economica del coniuge richiedente

Di CHIARA FAVILLI -
Cass. civ. sez. I n. 11504_2017 Con la sentenza n. 11504, depositata il 10 maggio 2017, la Suprema Corte ritorna sul problema interpretativo suscitato dall’indeterminatezza del presupposto normativo per la concessione dell’assegno di divorzio, ovverosia quando possa dirsi che il coniuge richiedente «non [abbia] mezzi adeguati o comunque non [possa] procurarseli per ragioni oggettive», ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, come sostituito dall’art. 10, l. n. 74/1987. Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite all’indomani della riforma della legge sul divorzio rapportava l’adeguatezza alla idoneità dei mezzi alla conservazione di «un tenore di vita analogo a quello avuto. . .