Il divieto di patti successori e la liceità dei negozi post mortem
Il divieto di patti successori, di cui all’art. 458 c.c., trova la sua ratio, oltre che nella salvaguardia dei principi di revocabilità delle disposizioni di ultima volontà usque ad vitae supremum exitum (artt. 589 e 679 c.c.) e di personalità della volizione testamentaria, anche nel (preteso) principio di esclusività del testamento; pertanto, questa forma negoziale dovrebbe essere l’unica utilizzabile per disporre dei propri beni mortis causa. Il primo aspetto è connesso alla natura contrattuale di tali patti, che comporta la loro vincolatività, salvo lo scioglimento per mutuo consenso, ex art. 1372 c.c.; il secondo, invece, corrisponde all’esigenza, individuata dall’art. 631,. . .
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