Sul contenuto della sentenza che tiene luogo del rifiuto dell’altro genitore al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio

Di EMANUELA ANDREOLA -
Trib. Prato n. 652_2017 Il caso posto all’attenzione del Tribunale di Prato riguarda il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio nell’ipotesi in cui l’altro genitore rifiuti il consenso al riconoscimento stesso. Il giudice di merito chiarisce la portata della previsione di cui all’art. 250, comma 4, c.c., riformato dalla L. n. 219/2012, con riferimento sia al  profilo processuale, sia a quello sostanziale. Anzitutto la sentenza in commento precisa che, se anteriormente alla richiamata novella del 2012, i provvedimenti contemplati dall’art. 250 c.c. erano devoluti alla competenza del Tribunale per i Minorenni che pronunciava in camera di consiglio, se. . .