L’acquisto e la rinuncia al legato in sostituzione di legittima
L’art. 649 c.c. dispone che il legato si acquista al momento dell’apertura della successione, senza bisogno di accettazione. Parte della dottrina, nonostante il chiaro tenore letterale della norma, ritiene necessaria la manifestazione della volontà acquisitiva del legato da parte del beneficiario. Questa avrebbe la funzione di confermare la disposizione testamentaria e di rendere irrevocabile l’acquisto per causa di morte. Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione sostiene, invece, che l’acquisto del legato avvenga automaticamente e tale automatismo, caratteristica peculiare del lascito a titolo particolare, sarebbe giustificabile in virtù del principio di irresponsabili. . .
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