La prodigalità, in assenza di una patologia psichiatrica, non costituisce presupposto per la nomina di un amministratore di sostegno
Trib. Modena 3.11.2017 Un soggetto, non affetto da alcuna patologia psichiatrica, ha dilapidato il suo intero patrimonio e vive in stato di indigenza. I suoi figli si rivolgono al Tribunale per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, a fronte della condizione prodigale del genitore, peraltro molto anziano. Il decreto del Giudice tutelare, nello sviluppo della motivazione che l’ha condotto al rigetto del ricorso, si sofferma sugli orientamenti giurisprudenziali (contrastanti) in tema di prodigalità e limitazione della capacità di agire. A questo proposito, richiama, da un lato, un primo indirizzo (tra cui annovera Cass. n. 6805/1986), secondo cui la prodigalità, ovvero il co. . .
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