I diritti sulla casa di comune residenza in caso di morte del partner

Di CHIARA FAVILLI -
I commi 42, 43 e 44 dell’art. 1 della l. n. 76/2016 si occupano del soddisfacimento delle esigenze abitative del partner che sia sopravvissuto all’altro. In particolare, i primi due commi prevedono il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza che fosse di proprietà del defunto per un periodo pari alla convivenza, in ogni caso non inferiore ai due anni e non superiore ai cinque anni. Il medesimo diritto è stato riconosciuto in via interpretativa nel caso in cui la casa fosse in comproprietà dei partner, come previsto espressamente dall’art. 540, comma 2, c.c. relativamente al coniuge e omesso, invece, dal legislatore con riferimento al convivente. Il riconoscime. . .