Diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza e coabitazione di figli minori o disabili gravi

Di CHIARA FAVILLI -
L’esigenza di garantire le necessità abitative e la stabilità dell’ambiente domestico ha indotto il legislatore a prevedere, in presenza di minori conviventi con la coppia, una dilatazione temporale del diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa di comune residenza di proprietà del defunto. L’art. 1, comma 42, l. n. 76/2016 prevede che, qualora nella casa di comune residenza coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza viene prolungato, in ogni caso, per un periodo non inferiore a tre anni. Va premesso che il suindicato comma 42 dell’art. 1, l. n. 76/2016, fa salvo qua. . .