La CGUE pone limiti al potere dello Stato di accertare l’orientamento sessuale del richiedente asilo
CGUE_25.01.2018 L’art. 4 dir. UE n. 95 del 2011 prevede che la domanda di protezione internazionale venga esaminata dallo Stato richiesto su base individuale, tenendo conto non solo delle dichiarazioni dell’istante, ma anche delle sue condizioni personali. In applicazione di tale disposizione, l’ufficio immigrazione ungherese aveva disposto una perizia psicologica al fine di accertare l’orientamento sessuale di un cittadino nigeriano, il quale aveva motivato la propria richiesta d’asilo con il timore di essere perseguitato nel Paese di origine a causa della propria omosessualità. Non avendo la perizia confermato l’orientamento sessuale del richiedente, l’Ufficio ne aveva respi. . .
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