La valutazione “in concreto” della condizione di vulnerabilità dello straniero al fine del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Di CLAUDIA BENANTI -
Cass. 23.02.2018 n. 4555 In materia di immigrazione si segnala una recente pronuncia della Cassazione, che ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Bari (App. Bari, 15 dicembre 2016, n. 1238), che aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. La Corte territoriale, nonostante avesse accertato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, aveva basato la propria decisione sulla considerazione che lo straniero si trovava in Italia da oltre tre anni, era pienamente integrato nel nostro tessuto sociale. . .