Il prelievo di somme da un conto corrente cointestato può costituire accettazione tacita di eredità?

Di ANDREA MARIA GAROFALO -
Successioni Cass. 22.02.2018 n. 4320 Nella decisione in commento la Corte di cassazione si trova, tra l’altro, a decidere sulla seguente questione: se sia qualificabile come accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.) una condotta consistente nel prelievo da un conto corrente bancario, intestato al de cuius e alla moglie chiamata all’eredità, di somme di denaro utilizzate poi dalla coniuge per il pagamento di un debito solidale facente capo a lei stessa e al marito defunto. L’attore, nel caso di specie, chiedeva che fosse accertata la qualità di erede in capo alla moglie chiamata, la quale invece si difendeva contestando l’avvenuta accettazione dell’eredità. Nella sua mo. . .