Per il risarcimento del danno da morte del convivente la coabitazione non è elemento essenziale per provare l’esistenza di una famiglia di fatto

Di VALERIO BRIZZOLARI -
Cass. civ. 13.04.2018 n. 9178 Un soggetto perde la vita cadendo nel vano ascensore di un albergo, mentre sono in corso lavori di ristrutturazione nell’edificio. La di lui compagna conviene in giudizio il proprietario della struttura, l’appaltatore, il responsabile e il direttore dei lavori, nonché il progettista, per il risarcimento dei danni. Sia in primo che in secondo grado la domanda viene rigettata, poiché non risulta provato il rapporto di convivenza. Nel corso dei procedimenti, infatti, nonostante sia emersa l’esistenza di una relazione affettiva, l’attrice non riesce a dimostrare la coabitazione con il defunto. La Suprema Corte, investita della questione a seguito del ricor. . .