L’onere del legittimario di accettare con beneficio d’inventario per proporre domanda di simulazione

Di ANDREA MARIA GAROFALO -
Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2018, n. 20971 Con la decisione in commento la Corte di Cassazione si chiede se il legittimario, che voglia agire per far accertare una simulazione, debba accettare con beneficio d’inventario. Nel caso di specie gli attori, legittimari, domandavano che fosse accertata la simulazione di un contratto di compravendita, dissimulante una donazione, che secondo le tesi attoree il de cuius aveva posto in essere a favore di alcuni nipoti (non eredi). I legittimari, tuttavia, non avevano accettato con beneficio d’inventario: e, per tale ragione, ci si chiedeva se la loro iniziativa non andasse incontro alla preclusione dettata dall’art. 564, comma 1°, c.c., secon. . .