Il provvedimento che regolamenta gli incontri tra il minore adottando e i genitori affidatari non è impugnabile in Cassazione
Cass. 14.02.2019_4524 L’art. 4, co. 5-bis, l. n. 183/1984, come modificato dalla l. n. 173/2015, riconosce ai genitori affidatari il diritto di vedere valutata, nella procedura di adozione dei minori loro affidati, la continuità affettiva, nell’interesse dei minori medesimi. Sulla base di questa norma, due coniugi presentano domanda di adozione di due minori che erano stati loro affidati, ma ciò fanno tardivamente, quando ormai il Tribunale per i minorenni di Catania aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori medesimi ed effettuato l’abbinamento con una coppia di aspiranti genitori adottivi. I minori vengono, quindi, prelevati dalla famiglia affidataria e collocati presso . . .
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