No al diritto di abitazione al coniuge superstite se la proprietà della casa familiare è in comune fra il de cuius ed un terzo

Di BIAGIO VIGORITO -
Cass. 28.05.2021 Con la sentenza in commento, la seconda sezione della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla controversa questione della spettanza del diritto di abitazione al coniuge superstite. Ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., «Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni». Tale ultimo inciso ha, da sempre, generato numerosi dubbi in dottrina ed in giurisprudenza: non è specificato, infatti, se il diritto di abitazione origini nel solo caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà es. . .